Art. 4.
(Delega al Governo).

      1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti la disciplina delle sanzioni per le violazioni delle norme di comportamento dei conducenti in possesso della patente nautica e del patentino nautico a punti di cui agli articoli 1 e 3, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) indicare le norme di comportamento la cui violazione determina l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie;

          b) individuare le norme di comportamento la cui violazione determina l'applicazione, oltre che delle sanzioni di cui alla lettera a), della decurtazione di punti della patente nautica o dal patentino nautico e l'indicazione del numero dei punti decurtati;

          c) prevedere i casi di ritiro, temporaneo o definitivo della patente nautica o del patentino nautico.